5 per mille 2021 - NOVITA'

Il 5 per mille consente a enti del settore terziario di ricevere una quota dell’Irpef destinato dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi. I contribuenti hanno infatti la possibilità di scegliere di destinare il 5 per mille dell’Irpef, in favore di quali enti o associazioni e per quali finalità.

 

Possono fare domanda di iscrizione 5 per mille associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano: in esse deve essere presente il settore giovanile, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle Discipline sportive associate o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 17 settembre 2020 (di seguito DPCM), ha modificato i termini e le modalità di accreditamento al riparto del contributo del 5 per mille. In particolare:

  • il termine per la presentazione dell’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille è stato fissato al 12 aprile 2021.
  • è stato eliminato il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successivo invio della dichiarazione sostitutiva agli uffici territoriali CONI, prevedendo un’autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all’istanza di accreditamento.

 

 

Modalità di accesso al beneficio del 5 per mille 2021:

La domanda per l’accesso al 5 per mille da parte di associazioni sportive dilettantistiche non ricomprese nell’elenco permanente degli iscritti deve essere effettuata tramite il sito web dell’Agenzia delle Entrate da parte del legale rappresentante o attraverso intermediari autorizzati alla trasmissione telematica entro e non oltre il 12 aprile 2021.

 

L’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille contiene, pertanto, la domanda di iscrizione e l’autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza l’ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo.

 

Per l’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020, è competente il Comitato Olimpico Nazionale Italiano che ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, dello stesso DPCM.

 

La richiesta di ammissione al riparto da parte delle associazioni sportive dilettantistiche NON deve essere presentata dagli enti che risultano inclusi nell’elenco permanente gli enti già regolarmente iscritti e presenti nell’elenco permanente 2021 (ammesse al beneficio nel 2020) pubblicato sul sito del CONI, https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html .