ASD e Vigilanza ispettori del lavoro

Con la recente nota  4036/2014, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni operative al proprio corpo ispettivo, con particolare riferimento al settore dell’associazionismo sportivo, rendendo noto che l’attività di vigilanza si concentrerà soprattutto sulle diverse realtà imprenditoriali non riconosciute dal CONI e dalle diverse Federazioni, e non iscritte nell’apposito Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.


Si ricorda che il comma 5 dell’art. 35 del DL 207/2008 chiarisce che con le parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” contenute nell’art. 67, comma 1 lett. m) del TUIR- l’assoggettamento di tali attività al regime fiscale proprio dei “redditi diversi”- si intende ricomprendere anche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva, ovvero attività tipiche di istruttori e allenatori.


Inoltre, nella nota 4036/2014 si segnala che l’art. 61, comma 3 del DLgs. n. 276/2003 esclude dal campo di applicazione delle restrittive norme che regolano il lavoro a progetto i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche ex art. 90 della L. 289/2002, affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI.


Nella nota 4036/2014 si evidenzia che l’attività di vigilanza svolta nel settore in argomento ha determinato l’insorgere di contenziosi con esito in buona parte sfavorevole per il Ministro del Lavoro e l’INPS. Di conseguenza, il proposito del Ministro del Lavoro è quello di procedere in due direzioni:


  1. Farsi promotore di iniziative di carattere normativo, finalizzate ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore di coloro che svolgono attività nell’ambito delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;

  2. Concentrare l’attività ispettiva sulle diverse realtà imprenditoriali evidentemente non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni Sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva  e non iscritte nel Registro  delle società e associazioni sportive dilettantistiche.