Disposizioni relative alla dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici per le società sportive dilettantistiche

In relazione all’entrata in vigore deII’obbIigo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici per Ie associazioni e Ie societa sportive dilettantistiche, d’intesa con I’Area Affari Legislativi, si osserva quanto segue:

I’articolo 7, comma 11 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, prevede, tra gli altri, I ‘individuazione — con decreto adottato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delegato alto Sport — di linee guida per la dotazione e I ‘impiego, da parte delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

In tale contesto, dal 1° luglio 2017, é entrato in vigore I’obbIigo per Ie associazioni e Ie societa sportive dilettantistiche — come definite daII’articoIo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013 — di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici di cui alle disposizioni normative richiamate nel precedente paragrafo.

Le associazioni e Ie società sportive dilettantistiche, a decorrere dal 1 luglio 2017, hanno l’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita.

Tale obbligo si intende assolto:

  1. attraverso I ‘utilizzo di un impianto sportivo che sia dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia  più avanzata;
  2. garantendo la presenza di un soggetto debitamente formato alI’uso del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata, durante ogni gara che sia inserita nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nonché durante to svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli Enti di Promozione Sportiva e da altre associazioni e società dilettantistiche.

In termini più concreti, quindi, Ie associazioni e Ie società sportive dilettantistiche dovranno accertarsi: a) che I’impianto dalle stesse utilizzato per la loro attività abbia un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più  avanzata,  nonché  b) prima di ogni “Gara" e, attraverso un referente dalle medesime aIl’uopo incaricato, che to stesso sia perfettamente funzionante e regolarmente manutenuto.

Inoltre, al fine di adempiere agli obblighi su di esse gravanti, Ie associazioni e Ie società sportive dilettantistiche - in occasione di “Gare” dalle stesse organizzate aII’ interno degli impianti nei quali praticano la loro attività — dovranno accertarsi e garantirsi la presenza di una persona debitamente formata aII’ uso del defibrillatore ovvero di altro dispositivo salvavita. Per persona debitamente formata, si dovrà fare riferimento a quanto previsto daII’ articoIo 5, comma 7 del decreto ministeriale 24  aprile  2013. 

Da ultimo, si evidenzia che l’obbligo di dotazione e impego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita non trova applicazione per Ie gare che si tengano at di fuori degli impianti sportivi (sia coperti che scoperti) e per quelle relative alle attività sportive di cui aII’articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate neIl’ allegato A al decreto 26 giugno 2017 che viene allegato 

allegato A

DM Salute 26 giugno 2017