Entro il 30 aprile la richiesta di indennità a Sport e Salute per i collaboratori sportivi
È stato pubblicato il DM 6 aprile 2020, attuativo dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 prevista in favore dei collaboratori sportivi dall’art. 96 del DL “Cura Italia”.
La disposizione prevede detta indennità ai titolari di rapporti di collaborazione di cui all’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR, presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche. I rapporti di collaborazione dovevano risultare già in essere alla data del 23 febbraio 2020 ed essere ancora pendenti alla data del 17 marzo. Ai fini dell’indennità, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte nel Registro delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, mentre gli altri organismi sportivi devono comunque essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.
Nell’ambito dei potenziali beneficiari è stabilito un ordine di priorità in quanto i primi collaboratori sportivi cui spetta l’indennità sono i richiedenti che, nell’anno 2019, hanno percepito compensi non superiori complessivamente a 10.000 euro; le ulteriori richieste saranno evase nei limiti delle eventuali risorse residue. A tali fini, sono ostative al percepimento dell’indennità i redditi di lavoro autonomo professionale, i redditi da lavoro dipendente e a questi assimilati, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.
Tale indennità non è cumulabile con le prestazioni e le altre indennità previste dal DL “Cura Italia” e non può essere riconosciuta a coloro i quali, nel mese di marzo 2020, hanno percepito il reddito di cittadinanza.
L’indennità non è imponibile ai fini IRPEF ed è erogata previa presentazione entro il 30 aprile 2020 di apposita domanda alla società Sport e Salute spa, utilizzando la piattaforma informatica che verrà dalla stessa predisposta. La domanda dovrà contenere almeno gli elementi essenziali indicati dall’art. 4 del DM, tra cui i dati anagrafici e quelli relativi alla collaborazione sportiva e la dichiarazione sostitutiva in cui si attesta la preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020, la mancata percezione di altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, di non essere percettore di prestazioni o altre indennità previste dal DL “Cura Italia” o del reddito di cittadinanza. Alla domanda devono essere allegati copia del documento di riconoscimento e copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico (in mancanza di uno di questi ultimi può essere allegata copia della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del compenso nel mese di febbraio 2020).
Sport e Salute verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata, può chiedere eventuali ulteriori informazioni, dati e documenti necessari e può effettuare controlli a campione, anche in loco presso gli enti interessati. Provvede, poi, all’erogazione dell’indennità entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, previa approvazione della stessa, esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN indicato nella domanda.
Per tutte le info visitare il sito: https://www.sportesalute.eu/