Tracciabilità di pagamenti o versamenti per le ASD

Con la circolare n. 45/E del 6 maggio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la violazione da parte di una ASD dell’obbligo di tracciabilità di pagamenti o versamenti (superamento della soglia di € 999,99 euro dall’1.1.2015 - € 516,46 sino al 31.12.2014) non comporta:

-    - il disconoscimento in capo ai percipienti del beneficio dell’esenzione Irpef sino all’importo di euro 7.500,00

-    - il disconoscimento della deducibilità del costo per sponsorizzazione/pubblicità in capo allo sponsor.

Resta ferma, invece, la previsione di decadenza dal regime agevolato ex Legge 398/1991.

 

Circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E del 06/05/2015